Caso 7

Il Sig. (omissis) ha adito il Tribunale Civile di Roma lamentando l’errata diagnosi posta in essere dall’Ospedale Sandro Pertini di Roma e, segnatamente, relativamente alla malattia in data 3 agosto 2009, diagnosticata dall’Ospedale (omissis)in data 27 aprile 2010 come “LINFOMA NON HODGKIN” e la decisione di trattarla, sempre al (omissis), con terapie invasive che venivano somministrate per la durata di 4 anni e mezzo.

Soltanto in data 20 novembre 2014 – e, pertanto, dopo ben 4 anni di cure errate – la diagnosi originariamente posta dalla struttura ospedaliera suddetta è stata accertata in modo certo ed inconfutabile come gravemente errata da parte del personale sanitario dell’Ospedale Sant’Andrea, che, infatti, procedeva ad inquadrare definitivamente e correttamente la malattia dell’odierno attore con diagnosi di Linfoma/Leucemia. Il Sig. (omissis), dunque, secondo quanto accertato dalla CTU svolta in corso di causa, avrebbe dovuto di conseguenza essere sottoposto ad una valutazione iniziale di ben altro tipo per decidere se eseguire o no un trattamento per la patologia in questione e con quali modalità terapeutiche, valutazione che è mancata in rapporto all’errore diagnostico di base.

Di conseguenza tale diagnosi errata ha sicuramente impedito all’attore di ricevere il trattamento più adeguato e corretto e di evitare gli importanti effetti collaterali di carattere trombo embolico manifestatisi. Si può però ragionevolmente affermare che, in considerazione dell’attuale progressione di malattia, l’osservanza di un iter diagnostico/terapeutico adeguato e corretto avrebbe avuto potenziale capacità di influire positivamente sulle condizioni generali del paziente, in quanto il medesimo non avrebbe dovuto subire tutti le complicanze ed effetti collaterali che invece si sono presentati durante la sua storia clinica.

Oggi il periziando presenta un quadro della patologia che è sicuramente più grave in confronto all’ esordio, sia per l’ estensione minore inizialmente rispetto alla forma presentata oggi sulla base dei referti radiologici che

delle condizioni cliniche, sia per le caratteristiche istologiche ed immuistochimiche ben differenti, e presenta altresì i postumi delle complicanze sopravvenute a causa della errata terapia seguita.

PQM Il Tribunale di Roma, rigettata ogni contraria istanza così decide: – Accoglie la domanda; Condanna la convenuta in al pagamento del risarcimento del danno in favore di parte attrice liquidato in complessivi € 670.000,00 oltre accessori come in motivazione; condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice; Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta (…)”.

 

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