Caso 5

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra (omissis) conveniva in giudizio la ASL (omissis) chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito delle cure inadeguate cui veniva sottoposta presso l’Ospedale (omissis) in occasione dell’accesso al P.S. in data 25 febbraio 2014. Esponeva a fondamento della domanda che nelle circostanze indicate presentava una tumefazione molle e dolente in regione pretibiale; che veniva diagnosticato un “ematoma muscolo fasciale di gamba destra”; che solo in data 20 settembre 2014 si sottoponeva a RM muscolo-scheletrica a seguito della quale veniva diagnosticata la natura maligna della formazione alla gamba; che veniva posta diagnosi definitiva di “mixofibrosarcoma di alto grado” che rendeva necessario un intervento di amputazione della gamba destra.

Dalle risultanze dell’espletata ctu emerge la positiva prova della responsabilità dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra (omissis), per aver omesso la dovuta, coretta e tempestiva diagnosi della patologia dalla stessa sofferto.

Ed infatti, il quadro clinico presentato dall’attrice ai sanitari dell’Ospedale (omissis) il 25.02.2014, caratterizzato da edema, dolore, tumefazione delle dimensioni di oltre 10 cm a livello della gamba destra, avrebbe richiesto certamente un approfondimento diagnostico finalizzato allo studio della tumefazione rilevata, che invece fu erroneamente interpretata come un ematoma.

Sussistono pertanto profili di censurabile condotta per le conseguenti omissioni diagnostiche e terapeutiche.

Non vi è dubbio, poi, che la condotta omissiva descritta abbia avuto decisiva incidenza causale con la progressione della affezione neoplastica, che comportò, in seguito, la necessità di un approccio chirurgico nettamente più demolitivo rispetto a quello che sarebbe stato prevedibile se non si fosse verificato il ritardo diagnostico.

Infatti, se la diagnosi fosse stata tempestivamente effettuata nel febbraio 2014, considerate le dimensioni minori della neoplasia e l’assenza di infiltrazione nei

compartimenti contigui, la terapia che la paziente avrebbe dovuto affrontare sarebbe stata di certo meno demolitiva e invalidante di quella realmente effettuata ed avrebbe potuto preservare l’arto inferiore, con conseguente qualità di vita nettamente superiore a quella oggi valutabile.

La colpevole omissione ha senz’altro determinato il ritardo nella corretta diagnosi, effettuata previo esame RM eseguito solo in data 20.09.2014 quindi circa 7/8 mesi dopo, quando la neoformazione aveva ormai quasi raddoppiato il suo volume ed aveva infiltrato sia il tessuto adiposo che il tessuto osseo, con conseguente necessità del radicale intervento effettuato.

Gli esiti peggiorativi sopra descritti (a livello dell’arto inferiore destro, esiti di intervento chirurgico di amputazione di coscia destra a livello del III medio superiore. All’esame neuro-psichico polarizzazione del narrato, con espressioni ansiose, sugli esiti funzionali ed estetici; tono dell’umore tendenzialmente depresso) sono da porsi in sicuro rapporto di causalità con l’operato dei sanitari.

La Asl convenuta deve pertanto essere condannata al risarcimento di tutti i danni subiti dall’odierna attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

  • dichiara tenuta e condanna l’Azienda Sanitaria Locale (omissis) al pagamento in favore di (omissis) della somma di € 573.204,94 al valore attuale, oltre agli interessi per ritardato pagamento determinati come indicato in parte motiva ed oltre agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute dalla data della presente sentenza al saldo;
  • dichiara tenuta e condanna l’Azienda Sanitaria Locale (omissis) al pagamento in favore di (omissis) delle spese di lite, liquidate in € 1.713,00 di spese ed € 27.804,00 per compensi, oltre accessori di legge;
  • pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu.

 

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