Caso Signor Giorgio T.
Sul punto la Corte di Cassazione, anche con la recente sentenza n. 11637 del 26.5.2014, ha stabilito che la colpevolezza del medico non esclude la corresponsabilità del paziente nella determinazione dell’evento dannoso, se questi non ha seguito correttamente le direttive e le indicazioni fornite dai sanitari.
Pertanto, qualora venisse accertato che il mancato rispetto delle indicazioni fornite al momento della dimissione (contenute in cartella clinica) o la mancata e/o tardiva esecuzione dei controlli clinici e strumentali prescritti ha contribuito alla determinazione del danno, si verrebbe a configurare un concorso di colpa a suo carico e il risarcimento verrebbe quindi ridotto in proporzione alla percentuale di colpa a lei addebitabile o in via equitativa.